In Italia ci sono diverse agevolazioni sull’acquisto della prima casa, in base a determinati criteri specifici che l’acquirente deve rispettare:
- lo stesso soggetto non deve essere il proprietario di un altro immobile acquistato o ricevuto con la stessa agevolazione;
- se invece possiede un immobile ottenuto con la stessa agevolazione, l’acquirente dovrà rivenderlo entro 12 mesi dall’acquisto del nuovo immobile;
- l’immobile deve essere situato nello stesso comune in cui risiede il soggetto, oppure dove intende spostare la propria residenza entro 18 mesi dal nuovo acquisto.
Le agevolazioni prima casa possono essere applicate anche agli stranieri, sempre a condizione che questi siano disposti a spostare la propria residenza nel nostro paese – scelta che in alcuni casi può portare ad altre interessanti agevolazioni fiscali che approfondiremo in un articolo a parte.
Diverso trattamento è riservato ai cittadini italiani, residenti all’estero iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che abbiano i requisiti per l’applicazione dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della ‘prima casa’, quale cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE.
Un italiano residente all’estero ed iscritto all’AIRE, infatti, può usufruire delle agevolazioni prima casa purché l’immobile acquistato costituisca la “prima casa” nel territorio italiano.
Il vantaggio, rispetto agli stranieri, per i soggetti iscritti all’AIRE è quello di poter usufruire delle agevolazioni senza dover trasferire obbligatoriamente la propria residenza nella nuova abitazione.
L’aspetto che mi affascina maggiormente della mediazione immobiliare è proprio riuscire a trovare la proprietà che vi farà innamorare e sentire a casa, essere il punto di equilibrio della trattativa e riuscire a soddisfare tutte le parti in gioco, rendendo l’affare vincente ed entusiasmante per tutti.